CAS.SA.COLF SI O NO?
In relazione ai rapporti di rapporto di lavoro domestico si evidenzia che dall’anno 2010 è attiva la Cas.sa.Colf, il cui scopo, come descritto dall’art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Domestico (di seguito ccnl), è quello di “fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche”
Nonostante lo stesso art. 53 del Ccnl preveda, nel secondo comma, l’obbligatorietà del versamento dei contributi alla cassa sia da parte del datore di lavoro che del dipendente – e quindi dell’iscrizione alla Cassa – non viene prevista alcuna sanzione per coloro che rifiutano l’adesione.
La mancanza di una sanzione ed il fatto che obbligo di iscrizione non sia previsto da una norma di legge rende restii i datori di lavoro ad aderire alla Cassa.
Esistono tuttavia delle conseguenze per la mancata adesione, infatti il lavoratore potrebbe rivalersi sul proprio datore di lavoro per la perdita di quelle prestazioni a cui avrebbe avuto diritto se iscritto; considerando che l’ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore è pari ad di € 0,06 nella misura oraria, dei quali € 0,02 a carico del lavoratore, è opportuno riflettere sulla convenienza o meno dell’adesione anche in considerazione dell’orario di lavoro svolto settimanalmente dalla collaboratrice domestica.
Le modalità di contribuzione alla cassa sono estremamente semplici, i contributi verranno pagati trimestralmente tramite i bollettini Inps che si utilizzano comunemente per il versamento dei contributi del lavoratore domestico.
Prevenire è meglio che curare?
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