Il periodo di prova nel decreto trasparenza
Anche il periodo di prova nel rapporto di lavoro subordinato si rinnova a seguito della legge di conversione della direttiva comunitaria 2019/1152 – c.d. Decreto Trasparenza. Il dettato dell’articolo 7, infatti, dispone che la durata massima della “prova” non possa superare i 6 mesi, fatta salva la durata inferiore eventualmente fissata dalla contrattazione collettiva.
Sebbene siano i contratti collettivi a stabilire la durata massima della prova – variabile a seconda del settore in cui opera l’azienda e dell’inquadramento del singolo dipendente – la giurisprudenza negli anni è intervenuta consentendo un’estensione alla durata del periodo (ma sempre entro il limite dei sei mesi) in presenza di determinate condizioni; ad esempio se che ciò realizzi un interesse del lavoratore o se si renda necessario per valutare l’idoneità a svolgere mansioni di particolare complessità. In mancanza di tali condizioni, la durata del periodo è sostituita di diritto con quella contrattuale.
La direttiva comunitaria prevede la possibilità di estendere il periodo di prova, ma il legislatore Italiano non si è espresso in merito, limitandosi a ribadire la durata massima semestrale. In relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato, invece, il decreto specifica che la durata della prova debba essere stabilita in misura proporzionale alla durata del contratto stesso e alle mansioni da svolgere “in relazione alla natura dell’impiego”. In caso, poi, di rinnovo di un contratto che preveda lo svolgimento delle medesime mansioni, il rapporto non potrà essere soggetto a un nuovo periodo di prova.
Ma perchè sono importanti queste precisazioni?
Semplice, perchè durante lo svolgimento del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o un’indennità, mentre al termine di tale periodo solo il lavoratore può liberamente “abbandonare” il proprio lavoro presentando le dimissioni senza fornire alcuna spiegazione. Diversamente, il datore di lavoro che volesse interrompere il rapporto potrà farlo solo attraverso la procedura di licenziamento che, come tale, dovrà essere motivata a pena di illegittimità del licenziamento stesso.
Pertanto comportatevi sempre bene appena siete stati assunti, siate sorrisdenti, rispettosi e produttivi, almeno fino alla scadenza del temibile periodo (sempre se avete un contratto a tempo indeterminato!) e dopo, viaaa….
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