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Novità in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

Le modifiche da ultimo apportate al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) hanno determinato importanti novità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro che interesseranno le aziende a partire dal nuovo anno.

Sono state ampliate le figure preposte alla vigilanza sull’applicazione delle norme sulla sicurezza, oltre alle Aziende Sanitarie (ASL, SPISAL) ora anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con i propri funzionari compresi i carabinieri sono chiamati a fare attività ispettiva all’interno delle aziende.

L’ Ispettorato del Lavoro, con la pubblicazione delle circolari n. 3 e 4 del 2021, ha già iniziato ad illustrare nel dettaglio le inasprite sanzioni in capo alle aziende per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in virtù di tali ultime modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Sospensione dell’attività per aziende inadempienti

La sospensione dell’attività aziendale viene disposta dall’amministrazione anche se per la prima volta ci si trova nei casi di:

  1. mancata elaborazione del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi)
  2. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  3. mancata formazione ed addestramento dei lavoratori per uso di attrezzature di lavoro, di DPI (Dispositivi di Protezione) di III categoria o otoprotettori, di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, di ponteggi, per la movimentazione manuale dei carichi
  4. mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con relativa nomina del Responsabile (RSPP)
  5. mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza)
  6. mancata fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione) contro le cadute dall’alto
  7. assenza di protezioni verso il vuoto
  8. mancata applicazione di armature di sostegno
  9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
  10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
  11. mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, ad esempio su impianti o attrezzature di lavoro
  13. mancata notifica prima dell’inizio di lavori che possono comportare esposizione all’amianto.

L’azienda, quindi, che viene trovata mancante anche in uno solo dei punti sopraccitati, incorre nella sospensione dell’ attività; ma la novità più rilevante è che nelle nuove disposizioni viene meno il potere di discrezionalità dell’Amministrazione che nell’adozione del provvedimento potrà solo valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo

Inoltre, in capo al Datore di Lavoro si aggiungono ulteriori obblighi che riassumiamo:

  • individuare formalmente il/i preposto/i chiamati a vigilare sull’osservanza degli obblighi dei lavoratori
  • in caso di appalto, indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto
  • ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.