Buste paga ed elementi esenti da contribuzione previdenziale e tassazione ai fini irpef
L’Indennità di trasferta, l’indennità chilometrica e i rimborsi a Piè di Lista sono elementi della busta paga esenti da contribuzione previdenziale e da tassazione ai fini irpef.
L’Utilizzo di tali elementi nelle buste paga deve essere sempre accompagnato da documentazione che
in caso di ispezione eviterà la conversione di tali somme in retribuzione ordinaria con l’applicazione di interessi e sanzioni superiori anche al 30%.
RIMBORSI A PIE’ DI LISTA : sono deducibili solo se rispettano due requisiti:
- devono essere spese effettuate dai dipendenti nell’esecuzione della loro prestazione lavorativa quindi deve sempre essere presente un nesso di inerenza tra spese e prestazione lavorativa.
- devono essere spese anticipate o rimborsate previa presentazione delle ricevute al datore di lavoro; le spese, quindi, devono essere sempre documentate.
Precisazioni
Tali spese devono essere relative al lavoratore quindi non è possibile scontare scontrini di altri soggetti, oppure ricevute fiscali in cui sono indicati più soggetti.
TRASFERTE : sono gli spostamenti effettuati al di fuori del territorio comunale dell’Impresa e sono esenti da contribuzione e da tassazione nelle seguenti misure:
Fino a 46,48 al giorno Per le trasferte Italia compreso dei costi effettuati per Vitto e alloggio
Fino a 30,98 al giorno Per le trasferte Italia in cui il vitto o alloggio sono forniti gratuitamente dall’azienda
Fino a 15,49 al giorno Per le trasferte Italia in cui il vitto e alloggio sono forniti gratuitamente dall’azienda
Fino a 77,46 al giorno Per le trasferte Estero compreso il vitto e alloggio
Precisazioni
1) Nel caso le spese vitto e alloggio siano rimborsate dall’azienda con l’indennità di trasferta le relative fatture o ricevute fiscali non vanno intestate all’imprese per evitare di scontare due volte la stessa spesa.
2) Le spese di viaggio e trasporto sostenute dal dipendente possono essere aggiunte alla trasferta come Rimborsi a Piè di lista.
3) Per le trasferte come per i Rimborsi a Piè di Lista va compilata la relativa scheda trasferta.
RIMBORSI CHILOMETRICI: conseguano dall’utilizzo della vettura propria per fini aziendali.
I rimborsi sono deducibili solo se rispettano alcuni requisiti:
a) Deve essere presente una comunicazione (scheda) con la quale l’azienda autorizza o riconosce al dipendente l’utilizzo della propria autovettura personale per necessità aziendali (con l’indicazione dei Km percorsi e il relativo importo chilometrico).
b) Per i chilometri da rimborsare bisogna fare riferimento alle tabelle ACI facendo riferimento al tipo di vettura, e compilare la scheda del dipendente.
c) Nel caso il dipendente utilizzi un auto non di sua proprietà ad esempio l’autovettura di un familiare deve (dovrebbe) essere in possesso di un contratto di comodato d’uso.